Art. 4 · Quadro in materia di qualità e sicurezza

Art. 4

Quadro in materia di qualità e sicurezza

In vigore dal 7 lug 2010
Quadro in materia di qualità e sicurezza 1.   Gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un quadro in materia di qualità e sicurezza che copra tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all’eliminazione, nel rispetto delle norme definite nella presente direttiva. 2.   Il quadro in materia di qualità e sicurezza prevede l’adozione e l’attuazione di procedure operative per: a) la verifica dell’identità del donatore; b) la verifica delle informazioni relative al consenso, all’autorizzazione o alla mancanza di obiezioni da parte del donatore o della sua famiglia, conformemente alle norme nazionali applicabili nel luogo in cui la donazione e il reperimento sono effettuati; c) la verifica e la caratterizzazione dell’organo e del donatore in conformità dell’ e dell’allegato; d) il reperimento, la conservazione e l’etichettatura degli organi, in conformità agli ; e) il trasporto degli organi, in conformità all’; f) garantire la tracciabilità, in conformità dell’, e assicurare l’osservanza delle norme dell’Unione e nazionali relative alla protezione dei dati personali e alla riservatezza; g) la segnalazione precisa, rapida e verificabile di eventi e reazioni avversi gravi, in conformità dell’, paragrafo 1; h) la gestione di eventi e reazioni avversi gravi di cui all’, paragrafo 2. Le procedure operative di cui alle lettere f), g) e h) specificano tra l’altro le responsabilità delle organizzazioni di reperimento, delle organizzazioni europee di scambio d’organi e dei centri di trapianto. 3.   Inoltre, il quadro in materia di qualità e sicurezza provvede a garantire che il personale sanitario che interviene in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all’eliminazione sia adeguatamente qualificato o addestrato e competente e prevede programmi di formazione specifica per tale personale.
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