Art. 30
Comitato
In vigore dal 7 lug 2010
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per i trapianti di organi, in prosieguo denominato «il comitato».
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. Il periodo previsto nell’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
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