Art. 21
Organizzazioni europee per lo scambio di organi
In vigore dal 7 lug 2010
Organizzazioni europee per lo scambio di organi
Gli Stati membri possono stipulare o consentire all’autorità competente di stipulare accordi con le organizzazioni europee per lo scambio di organi, a condizione che tali organizzazioni garantiscano la conformità ai parametri stabiliti dalla presente direttiva, delegando a tali organizzazioni, tra l’altro:
a)
l’attuazione delle attività previste nel quadro in materia di qualità e sicurezza;
b)
i compiti specifici legati allo scambio di organi tra Stati membri e con paesi terzi.
Storico versioni
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