Art. 21 · Organizzazioni europee per lo scambio di organi

Art. 21

Organizzazioni europee per lo scambio di organi

In vigore dal 7 lug 2010
Organizzazioni europee per lo scambio di organi Gli Stati membri possono stipulare o consentire all’autorità competente di stipulare accordi con le organizzazioni europee per lo scambio di organi, a condizione che tali organizzazioni garantiscano la conformità ai parametri stabiliti dalla presente direttiva, delegando a tali organizzazioni, tra l’altro: a) l’attuazione delle attività previste nel quadro in materia di qualità e sicurezza; b) i compiti specifici legati allo scambio di organi tra Stati membri e con paesi terzi.
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