Art. 16 · Protezione dei dati personali, riservatezza e sicurezza del trattamento

Art. 16

Protezione dei dati personali, riservatezza e sicurezza del trattamento

In vigore dal 7 lug 2010
Protezione dei dati personali, riservatezza e sicurezza del trattamento Gli Stati membri provvedono affinché il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali sia tutelato pienamente ed efficacemente in tutte le attività di donazione e trapianto di organi, in conformità delle disposizioni dell’Unione relative alla protezione dei dati personali, come la direttiva 95/46/CE, in particolare l’, paragrafo 3, e gli , paragrafo 2. In conformità della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che: a) i dati elaborati siano custoditi in condizioni di riservatezza e sicurezza, a norma degli della direttiva 95/46/CE. È sanzionato, a norma dell’ della presente direttiva, qualsiasi accesso non autorizzato a dati o sistemi che renda possibile l’identificazione dei donatori o dei riceventi; b) i donatori e i riceventi i cui dati sono trattati nell’ambito di applicazione della presente direttiva non siano identificabili, ad eccezione di quanto consentito dall’, paragrafi 2 e 3, della direttiva 95/46/CE e dalle disposizioni nazionali di attuazione di tale direttiva. È sanzionato, a norma dell’ della presente direttiva, qualsiasi uso dei sistemi o dei dati che renda possibile l’identificazione dei donatori o dei riceventi, allo scopo di rintracciare i donatori o i riceventi per fini diversi da quelli consentiti dall’, paragrafi 2 e 3, della direttiva 95/46/CE, compreso a fini medici, e dalle disposizioni nazionali di attuazione di tale direttiva; c) siano soddisfatti i principi relativi alla qualità dei dati, di cui all’ della direttiva 95/46/CE.
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