Art. 14
Obblighi relativi al consenso
In vigore dal 7 lug 2010
Obblighi relativi al consenso
Il reperimento di organi avviene solo previo adempimento di tutti gli obblighi in vigore nello Stato membro interessato relativi al consenso, all’autorizzazione o all’assenza di qualsiasi obiezione.
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