Art. 13 · Principi che disciplinano la donazione di organi

Art. 13

Principi che disciplinano la donazione di organi

In vigore dal 7 lug 2010
Principi che disciplinano la donazione di organi 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le donazioni di organi di donatori deceduti e viventi siano volontarie e non remunerate. 2.   Il principio di gratuità della donazione non impedisce ai donatori viventi di ricevere un indennizzo, purché sia strettamente limitato a quanto necessario a far fronte alle spese e alle perdite di reddito connesse alla donazione. Gli Stati membri definiscono le condizioni in base alle quali può essere concesso tale indennizzo, vegliando a che sia impedito qualsiasi incentivo o beneficio finanziario per il potenziale donatore. 3.   Gli Stati membri vietano la pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi nei casi in cui essa abbia come fine l’offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché il reperimento degli organi sia effettuato senza fini di lucro.
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