Art. 12
Personale di assistenza sanitaria
In vigore dal 7 lug 2010
Personale di assistenza sanitaria
Gli Stati membri provvedono affinché il personale di assistenza sanitaria che interviene direttamente nel processo che va dalla donazione al trapianto o all’eliminazione degli organi sia idoneamente qualificato o addestrato e competente per svolgere i propri compiti e che disponga della formazione appropriata di cui all’, paragrafo 3.
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