Art. 7
Protezione sociale
In vigore dal 7 lug 2010
Protezione sociale
1. Quando in uno Stato membro esiste un sistema di protezione sociale per i lavoratori autonomi, tale Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i coniugi e i conviventi di cui all’, lettera b), possano beneficiare di una protezione sociale conformemente al diritto nazionale.
2. Gli Stati membri possono decidere se applicare la protezione sociale di cui al paragrafo 1 su base obbligatoria o volontaria.
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