Art. 4
Principio della parità di trattamento
In vigore dal 7 lug 2010
Principio della parità di trattamento
1. Il principio della parità di trattamento significa che non è fatta alcuna discriminazione fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, né direttamente né indirettamente, ad esempio per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.
2. Nei settori contemplati dal paragrafo 1, le molestie e le molestie sessuali sono considerate come discriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate. Il rifiuto di tali comportamenti da parte della persona o la sua sottomissione ad essi non possono essere utilizzati per una decisione che interessi la persona in questione.
3. Nei settori contemplati dal paragrafo 1, l’ordine di discriminare una persona in base al sesso è da considerarsi discriminazione.
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