Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 7 lug 2010
Ambito di applicazione
La presente direttiva riguarda:
a)
i lavoratori autonomi, vale a dire chiunque eserciti, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, un’attività lucrativa per proprio conto;
b)
i coniugi di lavoratori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, i conviventi di lavoratori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, all’attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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