Art. 15 · Relazioni

Art. 15

Relazioni

In vigore dal 7 lug 2010
Relazioni 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull’applicazione della presente direttiva entro il 5 agosto 2015. La Commissione redige una relazione di sintesi che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 5 agosto 2016. Tale relazione dovrebbe tenere conto di ogni modifica giuridica concernente la durata del congedo di maternità per le lavoratrici dipendenti. Tale relazione è corredata, all’occorrenza, di proposte di modifica della presente direttiva. 2.   La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti interessate.
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