Art. 14
Livello di protezione
In vigore dal 7 lug 2010
Livello di protezione
Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alla tutela del principio della parità di trattamento tra uomini e donne rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.
L’attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già garantito dagli Stati membri nei settori contemplati dalla presente direttiva.
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