Art. 12
Integrazione di genere
In vigore dal 7 lug 2010
Integrazione di genere
Gli Stati membri tengono attivamente conto dell’obiettivo dell’uguaglianza tra uomini e donne in sede di elaborazione e attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché delle politiche ed attività nei settori che formano oggetto della presente direttiva.
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