Art. 9 · Misure non vincolanti

Art. 9

Misure non vincolanti

In vigore dal 7 lug 2010
Misure non vincolanti La Commissione può adottare orientamenti e altre misure non vincolanti atte a facilitare la cooperazione degli Stati membri in relazione ai settori prioritari secondo la procedura di consultazione di cui all’, paragrafo 2.
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