Art. 6 · Specifiche

Art. 6

Specifiche

In vigore dal 7 lug 2010
Specifiche 1.   La Commissione adotta le specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità per la diffusione e l’utilizzo operativo degli ITS inizialmente per le azioni prioritarie. 2.   La Commissione si prefigge di adottare specifiche per una o più azioni prioritarie entro il 27 febbraio 2013. Al più tardi dodici mesi dalla data di adozione delle specifiche necessarie per un’azione prioritaria, la Commissione presenta, se del caso, dopo aver effettuato una valutazione di impatto corredata di un’analisi costi-benefici, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all’articolo 294 del TFUE per la diffusione di tale azione prioritaria. 3.   Una volta stabilite le necessarie specifiche per le azioni prioritarie, la Commissione adotta specifiche che assicurino la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità per la diffusione e l’utilizzo operativo degli ITS per altre azioni nei settori prioritari. 4.   Ove pertinente, e in funzione del settore trattato dalla specifica, la specifica include uno o più dei seguenti tipi di disposizioni: a) disposizioni funzionali che descrivono il ruolo dei vari soggetti interessati e il flusso di informazioni tra di essi; b) disposizioni tecniche che mettono a disposizione i mezzi tecnici necessari per il rispetto delle disposizioni funzionali; c) disposizioni organizzative che descrivono gli obblighi procedurali dei vari soggetti interessati; d) disposizioni sui servizi che descrivono i vari livelli di servizi ed il loro contenuto per le applicazioni ed i servizi ITS. 5.   Fatte salve le procedure di cui alla direttiva 98/34/CE, le specifiche precisano, ove opportuno, le condizioni in cui gli Stati membri possono stabilire, previa notifica alla Commissione, norme supplementari per la fornitura di servizi ITS in tutto o parte del loro territorio purché tali norme non costituiscano un ostacolo per l’interoperabilità. 6.   Le specifiche, ove opportuno, si fondano sulle norme stabilite di cui all’. Le specifiche prevedono, se del caso, una valutazione della conformità a norma della decisione n. 768/2008/CE. Le specifiche rispettano i principi esposti nell’allegato II. 7.   La Commissione effettua una valutazione d’impatto, corredata di un’analisi costi-benefici, prima dell’adozione delle specifiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:40:oj#art-6