Art. 5
Diffusione degli ITS
In vigore dal 7 lug 2010
Diffusione degli ITS
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le specifiche adottate dalla Commissione ai sensi dell’ siano applicate alle applicazioni e ai servizi ITS all’atto della loro diffusione, conformemente ai principi di cui all’allegato II. Resta impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS nel suo territorio. Tale diritto lascia impregiudicato qualsiasi atto legislativo adottato ai sensi dell’, paragrafo 2, secondo comma.
2. Gli Stati membri inoltre si sforzano di cooperare in relazione ai settori prioritari, nella misura in cui non siano state adottate specifiche.
Storico versioni
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