Art. 9
Principi per gli investimenti e i disinvestimenti dell’OICVM feeder
In vigore dal 1 lug 2010
Principi per gli investimenti e i disinvestimenti dell’OICVM feeder
Gli Stati membri prescrivono che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder di cui all’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/65/CE includa quanto segue per quanto riguarda i principi inerenti agli investimenti e ai disinvestimenti dell’OICVM feeder:
a)
una dichiarazione di quali sono le categorie di azioni dell’OICVM master nelle quali può investire l’OICVM feeder;
b)
le spese e gli oneri che devono essere sostenuti dall’OICVM feeder e i dettagli di eventuali rimborsi o retrocessioni di spese o oneri da parte dell’OICVM master;
c)
se applicabile, le condizioni alle quali può essere fatto un trasferimento iniziale o successivo di attività in natura dall’OICVM feeder all’OICVM master.
Storico versioni
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