Art. 8
Accesso alle informazioni
In vigore dal 1 lug 2010
Accesso alle informazioni
Gli Stati membri prescrivono che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder di cui all’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/65/CE includa quanto segue per quanto riguarda l’accesso alle informazioni:
a)
come e quando l’OICVM master fornisce all’OICVM feeder una copia del suo regolamento o del suo atto di costituzione, del suo prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori o loro eventuali modifiche;
b)
come e quando l’OICVM master informa l’OICVM feeder di un’eventuale delega delle funzioni di gestione degli investimenti e di gestione del rischio a terzi conformemente all’ della direttiva 2009/65/CE;
c)
laddove applicabile, come e quando l’OICVM master fornisce all’OICVM feeder documenti operativi interni, ad esempio le sue relazioni sulla procedura di gestione del rischio e sulla conformità;
d)
quali dettagli di violazioni da parte dell’OICVM master della legge, del regolamento o dell’atto costitutivo e dell’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder vengono notificati dall’OICVM master all’OICVM feeder, nonché con quali modalità e tempi;
e)
quando l’OICVM feeder utilizza strumenti finanziari derivati a fini di copertura, come e quando l’OICVM master fornirà all’OICVM feeder informazioni in merito alla sua effettiva esposizione a fronte di strumenti finanziari derivati per consentire all’OICVM feeder di calcolare la propria esposizione complessiva come previsto dall’articolo 58, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/65/CE;
f)
una dichiarazione con cui l’OICVM master informa l’OICVM feeder di eventuali altri accordi di scambio di informazioni conclusi con terzi e, laddove applicabile, come e quando l’OICVM master mette questi altri accordi di scambio di informazioni a disposizione dell’OICVM feeder.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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