Art. 33
Sviluppo di sistemi comuni di elaborazione dati
In vigore dal 1 lug 2010
Sviluppo di sistemi comuni di elaborazione dati
1. Per agevolare l’accesso da parte delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti degli OICVM alle informazioni o ai documenti di cui all’articolo 93, paragrafi 1, 2, e 3, della direttiva 2009/65/CE, ai fini dell’articolo 93, paragrafo 7, di tale direttiva, le autorità competenti degli Stati membri possono coordinare la creazione di sistemi elettronici sofisticati di elaborazione e stoccaggio centrale di dati comuni a tutti gli Stati membri.
2. Il coordinamento tra gli Stati membri di cui al paragrafo 1 ha luogo in seno al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.
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