Art. 31 · Accesso ai documenti per lo Stato membro ospitante dell’OICVM

Art. 31

Accesso ai documenti per lo Stato membro ospitante dell’OICVM

In vigore dal 1 lug 2010
Accesso ai documenti per lo Stato membro ospitante dell’OICVM 1.   Gli Stati membri impongono agli OICVM di garantire che una copia elettronica di ciascun documento di cui all’articolo 93, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE venga messa a disposizione in un sito internet dell’OICVM, un sito internet della società di gestione che gestisce tale OICVM o in un altro sito internet indicato dall’OICVM nella lettera di notifica presentata conformemente all’articolo 93, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE o in eventuali suoi aggiornamenti. Qualsiasi documento messo a disposizione su un sito internet è fornito in un formato elettronico di uso comune. 2.   Gli Stati membri prescrivono agli OICVM di garantire che lo Stato membro ospitante dell’OICVM abbia accesso al sito internet di cui al paragrafo 1.
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