Art. 30
Portata delle informazioni che gli Stati membri devono rendere accessibili a norma dell’articolo 91, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE
In vigore dal 1 lug 2010
Portata delle informazioni che gli Stati membri devono rendere accessibili a norma dell’articolo 91, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE
1. Gli Stati membri assicurano che le seguenti categorie di informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative siano rese accessibili conformemente all’articolo 91, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE:
a)
la definizione del termine «commercializzazione di quote di OICVM» o del termine giuridico equivalente indicato nella legislazione nazionale o sviluppato nella pratica;
b)
i requisiti per il contenuto, il formato e le modalità di presentazione delle comunicazioni di marketing, comprese tutte le avvertenze e restrizioni obbligatorie sull’uso di talune parole o frasi;
c)
senza pregiudizio del capo IX della direttiva 2009/65/CE, i dettagli di qualsiasi informazione aggiuntiva che deve essere comunicata agli investitori;
d)
i dettagli di qualsiasi esenzione da regole o requisiti inerenti alle modalità di commercializzazione applicabile in tale Stato membro per taluni OICVM, talune categorie di azioni di OICVM o talune categorie di investitori;
e)
i requisiti inerenti a qualsiasi comunicazione o trasmissione di informazioni alle autorità competenti di tale Stato membro, e la procedura per la presentazione di versioni aggiornate dei documenti richiesti;
f)
i requisiti inerenti a qualsiasi commissione o altri importi da pagare alle autorità competenti o a qualsiasi altro organismo ufficiale di tale Stato membro, quando comincia la commercializzazione o periodicamente in seguito;
g)
i requisiti in relazione alle facilitazioni da mettere a disposizione dei detentori di quote come richiesto dall’articolo 92 della direttiva 2009/65/CE;
h)
le condizioni per la cessazione della commercializzazione delle quote di OICVM in tale Stato membro da parte di un OICVM situato in un altro Stato membro;
i)
il contenuto dettagliato delle informazioni che uno Stato membro prescrive di includere nella parte B della lettera di notifica di cui all’ del regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato dell’OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (6);
j)
l’indirizzo e-mail indicato ai fini dell’.
2. Gli Stati membri forniscono le informazioni elencate al paragrafo 1 in forma testuale o, congiuntamente, in forma testuale e con una serie di riferimenti o link a documenti fonte.
Storico versioni
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