Art. 29 · Modalità per fornire le informazioni ai detentori di quote

Art. 29

Modalità per fornire le informazioni ai detentori di quote

In vigore dal 1 lug 2010
Modalità per fornire le informazioni ai detentori di quote Gli Stati membri assicurano che l’OICVM feeder fornisca ai detentori di quote le informazioni di cui all’articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE secondo le stesse modalità prescritte dall’ della presente direttiva.
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