Art. 28 · Scelta della legge applicabile

Art. 28

Scelta della legge applicabile

In vigore dal 1 lug 2010
Scelta della legge applicabile 1.   Gli Stati membri assicurano che quando l’OICVM feeder e l’OICVM master hanno concluso un accordo a norma dell’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, l’accordo tra il revisore dell’OICVM master e il revisore dell’OICVM feeder preveda che la legge dello Stato membro che si applica a tale accordo conformemente all’ della presente direttiva si applichi anche all’accordo per lo scambio di informazioni tra i due revisori e che entrambi i revisori convengano sulla giurisdizione esclusiva del giudice di tale Stato membro. 2.   Gli Stati membri assicurano che quando l’accordo tra l’OICVM feeder e l’OICVM master è stato sostituito da norme interne di comportamento conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE, l’accordo tra il revisore dell’OICVM master e il revisore dell’OICVM feeder stabilisca che la legge che si applica all’accordo per lo scambio di informazioni tra i due revisori sia o quella dello Stato membro in cui è stabilito l’OICVM feeder o, se diversa, quella dello Stato membro in cui è stabilito l’OICVM master, e che entrambi i revisori convengano sulla giurisdizione esclusiva del giudice dello Stato membro la cui legge è applicabile all’accordo sullo scambio di informazioni.
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