Art. 27 · Accordo per lo scambio di informazioni tra revisori

Art. 27

Accordo per lo scambio di informazioni tra revisori

In vigore dal 1 lug 2010
Accordo per lo scambio di informazioni tra revisori 1.   L’accordo per lo scambio di informazioni tra il revisore dell’OICVM master e il revisore dell’OICVM feeder di cui all’articolo 62, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE include quanto segue: a) l’indicazione dei documenti e delle categorie di informazioni che devono essere regolarmente scambiati tra i due revisori; b) se le informazioni o i documenti di cui alla lettera a), debbano essere forniti da un revisore all’altro o messi a disposizione su richiesta; c) i modi e i tempi, comprese eventuali scadenze applicabili, della trasmissione di informazioni da parte del revisore dell’OICVM master al revisore dell’OICVM feeder; d) il coordinamento della partecipazione di ciascun revisore nelle procedure contabili di fine anno per il rispettivo OICVM; e) l’indicazione delle questioni che sono trattate come irregolarità segnalate nella relazione di revisione del revisore dell’OICVM master ai fini dell’articolo 62, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE; f) i modi e i tempi del trattamento delle richieste ad hoc di assistenza da un revisore all’altro, compresa una richiesta di ulteriori informazioni sulle irregolarità segnalate nella relazione di revisione del revisore dell’OICVM master. 2.   L’accordo di cui al paragrafo 1 include disposizioni sulla preparazione delle relazioni di revisione di cui all’articolo 62, paragrafo 2, e all’articolo 73 della direttiva 2009/65/CE ed i modi e i tempi della trasmissione della relazione di revisione per l’OICVM master e relativi progetti al revisore dell’OICVM feeder. 3.   Quando l’OICVM feeder e l’OICVM master hanno date diverse per la chiusura dell’esercizio contabile, l’accordo di cui al paragrafo 1 include i modi e i tempi entro i quali il revisore dell’OICVM master deve elaborare il rapporto ad hoc richiesto all’articolo 62, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2009/65/CE e trasmettere tale rapporto e i relativi progetti al revisore dell’OICVM feeder.
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