Art. 24 · Contenuto dell’accordo per lo scambio di informazioni tra depositari

Art. 24

Contenuto dell’accordo per lo scambio di informazioni tra depositari

In vigore dal 1 lug 2010
Contenuto dell’accordo per lo scambio di informazioni tra depositari L’accordo per lo scambio di informazioni tra il depositario dell’OICVM master e il depositario dell’OICVM feeder di cui all’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE include quanto segue: a) l’indicazione dei documenti e delle categorie di informazioni che devono essere regolarmente scambiati tra i due depositari e se tali informazioni o documenti debbano essere forniti da un depositario all’altro o messi a disposizione su richiesta; b) i modi e i tempi, comprese eventuali scadenze applicabili, della trasmissione di informazioni da parte del depositario dell’OICVM master al depositario dell’OICVM feeder; c) il coordinamento della partecipazione dei due depositari, nella misura appropriata alla luce dei rispettivi obblighi a titolo della legislazione nazionale, in relazione alle questioni operative, incluso: i) la procedura per il calcolo del valore patrimoniale netto di ciascun OICVM, compresa qualsiasi misura appropriata per proteggersi dalle attività di market timing a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE; ii) il trattamento delle istruzioni da parte dell’OICVM feeder di acquistare, sottoscrivere o chiedere il riacquisto o il rimborso delle quote nell’OICVM master, e il regolamento di tali operazioni, compresa qualsiasi disposizione inerente alle modalità di trasferimento delle attività in natura; d) il coordinamento delle procedure contabili di fine anno; e) quali sono i dettagli delle violazioni della legge e del regolamento o dell’atto costitutivo da parte dell’OICVM master che il depositario di quest’ultimo fornisce al depositario dell’OICVM feeder, nonché i relativi modi e tempi; f) la procedura per gestire le richieste ad hoc di assistenza da un depositario all’altro; g) l’indicazione di particolari eventi contingenti che dovrebbero essere notificati da un depositario all’altro su base ad hoc nonché i modi e i tempi con cui ciò sarà fatto.
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