Art. 23 · Approvazione

Art. 23

Approvazione

In vigore dal 1 lug 2010
Approvazione 1.   L’OICVM feeder è informato entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione completa dei documenti di cui rispettivamente all’, paragrafo 1, lettere da a) a c), se le autorità competenti abbiano concesso o meno le approvazioni richieste. 2.   Quando riceve l’informazione che le autorità competenti hanno concesso l’approvazione a norma del paragrafo 1, l’OICVM feeder ne informa l’OICVM master. 3.   Dopo che l’OICVM feeder è stato informato che le autorità competenti hanno concesso le approvazioni necessarie a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva, esso adotta le misure necessarie per conformarsi ai requisiti dell’articolo 64 della direttiva 2009/65/CE senza ritardi indebiti. 4.   Nei casi di cui all’, paragrafo 1, lettere b), e c), della presente direttiva, l’OICVM feeder esercita il diritto a chiedere il riacquisto e il rimborso delle sue quote nell’OICVM master conformemente all’articolo 60, paragrafo 5, terzo comma, e all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, quando le autorità competenti dell’OICVM feeder non hanno concesso le approvazioni necessarie richieste a norma dell’, paragrafo 1, della presente direttiva entro il giorno lavorativo precedente l’ultimo giorno in cui l’OICVM feeder può chiedere il riacquisto e il rimborso delle sue quote nell’OICVM master prima della realizzazione della fusione o della divisione. L’OICVM feeder esercita questo diritto anche per garantire che sia preservato il diritto dei detentori delle sue quote di chiedere il riacquisto o il rimborso delle loro quote dell’OICVM feeder conformemente all’articolo 64, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/65/CE. Prima di esercitare il diritto di cui al primo comma, l’OICVM feeder considera le soluzioni alternative disponibili che potrebbero consentire di evitare o ridurre i costi delle operazioni o altri effetti negativi per i detentori delle sue quote. 5.   Quando l’OICVM feeder chiede il riacquisto o il rimborso delle sue quote nell’OICVM master, riceve l’una o l’altra delle seguenti contropartite: a) i proventi del riacquisto o del rimborso in contante; b) una parte o la totalità dei proventi del riacquisto o del rimborso sotto forma di trasferimento in natura, se così lo desidera l’OICVM feeder e se lo prevede l’accordo tra l’OICVM feeder e l’OICVM master. Quando si applica il primo comma, lettera b), l’OICVM feeder può realizzare qualsiasi parte delle attività trasferite in cambio di contante in qualunque momento. 6.   Le autorità competenti dell’OICVM feeder concedono l’approvazione a condizione che il contante detenuto o ricevuto conformemente al paragrafo 5 possa essere reinvestito solo ai fini della gestione efficiente del contante prima della data alla quale l’OICVM feeder deve iniziare ad investire o in un nuovo OICVM master o in conformità con i suoi nuovi obiettivi di investimento e la sua nuova politica di investimento.
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