Art. 19
Disposizioni standard per la relazione di revisione
In vigore dal 1 lug 2010
Disposizioni standard per la relazione di revisione
Gli Stati membri assicurano che le norme interne di comportamento della società di gestione di cui all’articolo 60, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE includano quanto segue per quanto riguarda le disposizioni standard per la relazione di revisione:
a)
quando l’OICVM feeder e l’OICVM master hanno esercizi finanziari coincidenti, il coordinamento della produzione delle loro relazioni periodiche;
b)
quando l’OICVM feeder e l’OICVM master hanno esercizio finanziari non coincidenti, le modalità in base alle quali l’OICVM feeder può ottenere dall’OICVM master tutte le informazioni necessarie per poter produrre in tempo le proprie relazioni periodiche e che garantiscono che il revisore dell’OICVM master sia in grado di produrre un rapporto ad hoc alla data di chiusura di esercizio dell’OICVM feeder conformemente all’articolo 62, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2009/65/CE.
Storico versioni
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