Art. 17 · Disposizioni standard di negoziazione

Art. 17

Disposizioni standard di negoziazione

In vigore dal 1 lug 2010
Disposizioni standard di negoziazione Gli Stati membri assicurano che le norme interne di comportamento della società di gestione di cui all’articolo 60, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE includano quanto segue per quanto riguarda le disposizioni standard di negoziazione: a) il coordinamento della frequenza e della tempistica della procedura di calcolo del valore patrimoniale netto e della pubblicazione dei prezzi delle quote; b) il coordinamento della trasmissione degli ordini di negoziazione da parte dell’OICVM feeder, compreso, laddove rilevante, il ruolo degli agenti incaricati dei pagamenti o di qualsiasi altro terzo; c) laddove applicabile, eventuali disposizioni necessarie per tenere conto del fatto che uno o entrambi gli OICVM sono quotati o negoziati in un mercato secondario; d) misure appropriate per garantire l’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 60, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE; e) quando le quote dell’OICVM feeder e dell’OICVM master sono denominate in valute diverse, la base per la conversione degli ordini di negoziazione; f) i dettagli sulle modalità di regolamento e di pagamento per gli acquisti e i rimborsi di quote dell’OICVM master comprese, se convenute tra le parti, le condizioni alle quali l’OICVM master può regolare le richieste di rimborso tramite un trasferimento di attività in natura all’OICVM feeder, in particolare nei casi di cui all’articolo 60, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/65/CE; g) quando il regolamento o l’atto costitutivo e il prospetto dell’OICVM master gli attribuiscono taluni diritti o poteri nei confronti dei detentori di quote e l’OICVM master decide di limitare o rinunciare all’esercizio di tutti o parte di tali diritti e poteri in relazione all’OICVM feeder, una dichiarazione delle condizioni sulla cui base ciò avviene.
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