Art. 16
Principi per gli investimenti e i disinvestimenti dell’OICVM feeder
In vigore dal 1 lug 2010
Principi per gli investimenti e i disinvestimenti dell’OICVM feeder
Gli Stati membri assicurano che le norme interne di comportamento della società di gestione di cui all’articolo 60, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE includano quanto segue per quanto riguarda i principi per gli investimenti e i disinvestimenti dell’OICVM feeder:
a)
una dichiarazione di quali sono le categorie di azioni dell’OICVM master nelle quali può investire l’OICVM feeder;
b)
le spese e gli oneri che devono essere sostenuti dall’OICVM feeder e i dettagli di eventuali rimborsi o retrocessioni di spese o oneri da parte dell’OICVM master;
c)
se applicabile, le condizioni alle quali può essere fatto un trasferimento iniziale o successivo di attività in natura dall’OICVM feeder all’OICVM master.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:44:oj#art-16