Art. 16 · Principi per gli investimenti e i disinvestimenti dell’OICVM feeder

Art. 16

Principi per gli investimenti e i disinvestimenti dell’OICVM feeder

In vigore dal 1 lug 2010
Principi per gli investimenti e i disinvestimenti dell’OICVM feeder Gli Stati membri assicurano che le norme interne di comportamento della società di gestione di cui all’articolo 60, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE includano quanto segue per quanto riguarda i principi per gli investimenti e i disinvestimenti dell’OICVM feeder: a) una dichiarazione di quali sono le categorie di azioni dell’OICVM master nelle quali può investire l’OICVM feeder; b) le spese e gli oneri che devono essere sostenuti dall’OICVM feeder e i dettagli di eventuali rimborsi o retrocessioni di spese o oneri da parte dell’OICVM master; c) se applicabile, le condizioni alle quali può essere fatto un trasferimento iniziale o successivo di attività in natura dall’OICVM feeder all’OICVM master.
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