Art. 14
Scelta della legge applicabile
In vigore dal 1 lug 2010
Scelta della legge applicabile
1. Gli Stati membri assicurano che quando l’OICVM feeder e l’OICVM master sono stabiliti nello stesso Stato membro, l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder di cui all’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/65/CE preveda che la legge di tale Stato membro si applichi all’accordo e che entrambe le parti convengano sulla giurisdizione esclusiva del giudice di tale Stato membro.
2. Gli Stati membri assicurano che quando l’OICVM feeder e l’OICVM master sono stabiliti in Stati membri diversi, l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder di cui all’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/65/CE stabilisce che la legge applicabile sia o la legge dello Stato membro in cui è stabilito l’OICVM feeder o la legge dello Stato membro in cui è stabilito l’OICVM master e che entrambe le parti convengono sulla giurisdizione esclusiva del giudice dello Stato membro la cui legge si applica all’accordo in base a quanto da loro stabilito.
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