Art. 13 · Modifiche delle disposizioni vigenti

Art. 13

Modifiche delle disposizioni vigenti

In vigore dal 1 lug 2010
Modifiche delle disposizioni vigenti Gli Stati membri prescrivono che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder di cui all’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/65/CE includa quanto segue per quanto riguarda le modifiche alle disposizioni vigenti: a) i modi e i tempi della notifica, da parte dell’OICVM master, delle modifiche proposte ed effettive al suo regolamento o atto costitutivo, al prospetto e alle informazioni chiave per gli investitori, se questi dettagli differiscono dalle disposizioni standard per la notifica dei detentori di quote fissate nel regolamento, atto costitutivo o prospetto dell’OICVM master; b) i modi e i tempi della notifica di un progetto o di una proposta di liquidazione, fusione o divisione da parte dell’OICVM master; c) i modi e i tempi della notifica da parte dell’OICVM feeder o dell’OICVM master del fatto che ha cessato o cesserà di soddisfare le condizioni qualificanti per essere rispettivamente un OICVM feeder o un OICVM master; d) i modi e i tempi della notifica da parte dell’OICVM feeder o dell’OICVM master del fatto che intende sostituire la sua società di gestione, il suo depositario, il suo revisore o qualsiasi terzo che sia incaricato di svolgere funzioni di gestione degli investimenti o di gestione del rischio; e) i modi e i tempi della notifica di altre modifiche alle disposizioni vigenti da parte dell’OICVM master.
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