Art. 9
Controllo esercitato dall’alta dirigenza e dalla funzione di vigilanza
In vigore dal 1 lug 2010
Controllo esercitato dall’alta dirigenza e dalla funzione di vigilanza
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare, nell’attribuzione interna delle funzioni, che la responsabilità di assicurare che la società di gestione si conformi agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 2009/65/CE sia attribuita all’alta dirigenza e, laddove appropriato, alla funzione di vigilanza.
2. La società di gestione assicura che la propria alta dirigenza:
a)
sia responsabile dell’attuazione della politica generale di investimento per ogni OICVM gestito, quale definita, laddove appropriato, nel prospetto, nel regolamento del fondo e nei documenti costituitivi della società di investimento;
b)
sorvegli l’approvazione delle strategie di investimento per ogni OICVM gestito;
c)
sia responsabile di assicurare che la società di gestione sia dotata di una funzione permanente ed efficace di controllo della conformità, di cui all’, anche se la funzione è esercitata da terzi;
d)
assicuri e verifichi periodicamente che la politica generale di investimento, le strategie di investimento e i limiti dei rischi di ogni OICVM gestito siano applicati correttamente ed effettivamente e siano rispettati, anche se la funzione di gestione dei rischi è esercitata da terzi;
e)
approvi e riesamini periodicamente l’adeguatezza delle procedure interne per l’adozione delle decisioni di investimento per ogni OICVM gestito, in modo da assicurare che le decisioni siano in linea con le strategie di investimento approvate;
f)
approvi e riesamini periodicamente la politica di gestione dei rischi e le disposizioni, le procedure e le tecniche per l’attuazione di detta politica, di cui all’, tra cui il sistema di limiti dei rischi per ogni OICVM gestito.
3. La società di gestione assicura che la propria alta dirigenza e, laddove appropriato, la propria funzione di vigilanza:
a)
valutino e riesaminino periodicamente l’efficacia delle politiche, delle disposizioni e delle procedure messe in atto per rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva 2009/65/CE;
b)
adottino opportune misure per rimediare alle carenze.
4. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che l’alta dirigenza riceva in maniera frequente, almeno una volta all’anno, relazioni scritte su questioni attinenti l’osservanza della normativa, l’audit interno e la gestione dei rischi, in cui sia in particolare indicato se siano state adottate misure appropriate per rimediare a eventuali carenze.
5. Gli Stati membri prescrivono che le società di gestione assicurino che la loro alta dirigenza riceva su base regolare relazioni sull’attuazione delle strategie di investimento e sulle procedure interne di adozione delle decisioni di investimento di cui al paragrafo 2, lettere da b) a e).
6. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che la funzione di vigilanza, qualora esista, riceva regolarmente relazioni scritte sulle stesse materie di cui al paragrafo 4.
Storico versioni
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