Art. 8 · Procedure contabili

Art. 8

Procedure contabili

In vigore dal 1 lug 2010
Procedure contabili 1.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare l’applicazione delle politiche e delle procedure contabili di cui all’, paragrafo 4, per assicurare la tutela dei detentori di quote. La contabilità dell’OICVM viene tenuta in modo che sia possibile individuare direttamente in ogni momento tutte le attività e le passività dell’OICVM. L’OICVM che ha vari comparti di investimento tiene conti separati per ogni comparto. 2.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire, attuare e mantenere politiche e procedure contabili, conformemente alle norme contabili dello Stato membro di origine dell’OICVM, per assicurare che il valore patrimoniale netto di ogni OICVM venga calcolato accuratamente, sulla base dei conti, e che gli ordini di sottoscrizione e di rimborso possano essere correttamente eseguiti a tale valore. 3.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire procedure appropriate per assicurare la valutazione corretta e accurata delle attività e passività degli OICVM, conformemente alle norme applicabili menzionate all’articolo 85 della direttiva 2009/65/CE.
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