Art. 7
Elaborazione elettronica dei dati
In vigore dal 1 lug 2010
Elaborazione elettronica dei dati
1. Gli Stati membri prescrivono alla società di gestione di adottare opportune disposizioni per dotarsi di sistemi elettronici idonei che consentano una registrazione corretta e tempestiva di ogni operazione di portafoglio o di ogni ordine di sottoscrizione o di rimborso al fine di rispettare gli .
2. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare un elevato livello di sicurezza della procedura di elaborazione elettronica dei dati, nonché, laddove appropriato, l’integrità e la riservatezza delle informazioni registrate.
Storico versioni
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