Art. 6
Gestione dei reclami
In vigore dal 1 lug 2010
Gestione dei reclami
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire, attuare e mantenere procedure efficaci e trasparenti per trattare in maniera rapida e ragionevole i reclami degli investitori.
2. Gli Stati membri prescrivono che le società di gestione assicurino la registrazione di ogni reclamo e delle misure adottate per darvi soluzione.
3. Gli investitori possono presentare reclami a titolo gratuito. Le informazioni riguardanti le procedure di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione degli investitori a titolo gratuito.
Storico versioni
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