Art. 44
Procedura di valutazione del valore degli strumenti derivati OTC
In vigore dal 1 lug 2010
Procedura di valutazione del valore degli strumenti derivati OTC
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di verificare che alle esposizioni degli OICVM a strumenti derivati OTC siano attribuiti valori equi che non si basano unicamente sulle quotazioni di mercato da parte delle controparti delle operazioni sugli strumenti derivati OTC e che soddisfano i criteri di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 2007/16/CE.
2. Ai fini del paragrafo 1, le società di gestione istituiscono, attuano e mantengono disposizioni e procedure che assicurino una valutazione adeguata, trasparente ed equa delle esposizioni degli OICVM a strumenti derivati OTC.
Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che il valore equo degli strumenti derivati OTC sia oggetto di una valutazione adeguata, accurata e indipendente.
Le disposizioni e le procedure di valutazione sono adeguate e proporzionate alla natura e alla complessità degli strumenti derivati OTC in questione.
Le società di gestione rispettano gli obblighi di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 4, secondo comma, quando le disposizioni e le procedure relative alla valutazione degli strumenti derivati OTC comportano lo svolgimento di talune attività da parte di terzi.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, viene nominata la funzione di gestione dei rischi con compiti e responsabilità specifiche.
4. Gli accordi e le procedure di valutazione di cui al paragrafo 2 saranno adeguatamente documentati.
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