Art. 41
Calcolo dell’esposizione complessiva
In vigore dal 1 lug 2010
Calcolo dell’esposizione complessiva
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di calcolare l’esposizione complessiva degli OICVM gestiti di cui all’articolo 51, paragrafo 3, dalla direttiva 2009/65/CE come l’uno o l’altro dei valori seguenti:
a)
l’esposizione incrementale e l’effetto leva generati dall’OICVM gestito tramite l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti derivati incorporati di cui all’articolo 51, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 2009/65/CE, che non possono superare il valore patrimoniale netto totale dell’OICVM;
b)
il rischio di mercato del portafoglio dell’OICVM.
2. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di calcolare l’esposizione complessiva dell’OICVM almeno una volta al giorno.
3. Gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a calcolare l’esposizione complessiva utilizzando il metodo degli impegni, il metodo del valore a rischio o qualsiasi altra idonea metodologia avanzata di misurazione del rischio. Ai fini della presente disposizione, per «valore a rischio» si intende la misura della perdita massima attesa ad un dato livello di confidenza nel corso di un periodo dato.
Gli Stati membri prescrivono che le società di gestione assicurino che il metodo scelto per misurare l’esposizione complessiva sia appropriato, tenuto conto della strategia di investimento dell’OICVM e dei tipi e della complessità degli strumenti finanziari derivati utilizzati, nonché della percentuale del portafoglio dell’OICVM costituita da strumenti finanziari derivati.
4. Gli Stati membri prescrivono che quando un OICVM utilizza, conformemente all’articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, tecniche e strumenti, compresi gli accordi di riacquisto o le operazioni di prestito di titoli, che mirano ad accrescere l’effetto leva o l’esposizione al rischio di mercato, la società di gestione debba tenere conto di queste operazioni nel calcolo dell’esposizione complessiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:43:oj#art-41