Art. 40 · Misurazione e gestione dei rischi

Art. 40

Misurazione e gestione dei rischi

In vigore dal 1 lug 2010
Misurazione e gestione dei rischi 1.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di adottare disposizioni, procedure e tecniche adeguate ed efficaci per: a) misurare e gestire in qualsiasi momento i rischi ai quali sono esposti o potrebbero essere esposti gli OICVM da esse gestiti; b) assicurare che i limiti riguardanti l’esposizione complessiva e il rischio di controparte siano rispettati, ai sensi degli . Le disposizioni, procedure e tecniche sono proporzionate alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle attività delle società di gestione e degli OICVM da esse gestiti e sono conformi al profilo di rischio degli OICVM. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di adottare le misure seguenti per ogni OICVM da esse gestito: a) mettere in atto le disposizioni, le procedure e le tecniche di misurazione dei rischi necessarie per garantire che i rischi delle posizioni assunte e il loro contributo al profilo di rischio complessivo siano misurati accuratamente sulla base di dati solidi e affidabili e che le disposizioni, procedure e tecniche di misurazione dei rischi siano adeguatamente documentate; b) effettuare periodicamente, laddove appropriato, verifiche a posteriori al fine di valutare la validità delle disposizioni in materia di misurazione dei rischi che comprendono previsioni e stime basate su modelli; c) effettuare periodicamente, laddove appropriato, test di stress e analisi di scenari per tenere conto dei rischi derivanti da possibili variazioni delle condizioni di mercato che potrebbero avere conseguenze negative per l’OICVM; d) istituire, attuare e mantenere un sistema documentato di limiti interni relativo alle misure di gestione e di controllo dei rischi ai quali è esposto ogni OICVM, tenuto conto di tutti i rischi che potrebbero essere significativi per l’OICVM come indicato all’ e assicurando la conformità al profilo di rischio dell’OICVM; e) assicurare che per ogni OICVM, il livello attuale di rischio sia conforme al sistema di limiti dei rischi di cui alla lettera d); f) istituire, attuare e mantenere procedure adeguate che, in caso di violazione presente o prevista del sistema di limiti dei rischi dell’OICVM, consentano l’adozione tempestiva di misure correttive nel migliore interesse dei detentori di quote. 3.   Gli Stati membri assicurano che le società di gestione utilizzino una procedura di gestione del rischio di liquidità adeguata per garantire che tutti gli OICVM che gestiscono siano in grado di rispettare in qualsiasi momento l’obbligo di cui all’articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE. Laddove appropriato, le società di gestione effettuano test di stress che permettano valutazioni del rischio di liquidità al quale gli OICVM sono esposti in circostanze eccezionali. 4.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che, per ogni OICVM che gestiscono, il profilo di liquidità degli investimenti dell’OICVM sia conforme alla politica di rimborso indicata nel regolamento, nei documenti costitutivi o nel prospetto del fondo.
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