Art. 39
Valutazione, sorveglianza e riesame della politica di gestione dei rischi
In vigore dal 1 lug 2010
Valutazione, sorveglianza e riesame della politica di gestione dei rischi
1. Gli Stati membri impongono alle società di gestione di valutare, sorvegliare e riesaminare periodicamente:
a)
l’adeguatezza e l’efficacia della politica di gestione dei rischi e delle disposizioni, delle procedure e delle tecniche di cui agli ;
b)
in che misura la società di gestione rispetta la politica di gestione dei rischi e le disposizioni, le procedure e le tecniche di cui agli ;
c)
l’adeguatezza e l’efficacia delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze del funzionamento della procedura di gestione dei rischi.
2. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di notificare alle autorità competenti del loro Stato membro di origine ogni modifica importante della loro procedura di gestione dei rischi.
3. Gli Stati membri assicurano che gli obblighi fissati al paragrafo 1 siano soggetti al riesame costante delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione e pertanto in occasione della concessione dell’autorizzazione.
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