Art. 38 · Politica di gestione dei rischi

Art. 38

Politica di gestione dei rischi

In vigore dal 1 lug 2010
Politica di gestione dei rischi 1.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire, attuare e mantenere una politica di gestione dei rischi adeguata e documentata che consenta di individuare i rischi ai quali gli OICVM da esse gestiti sono esposti o potrebbero essere esposti. La politica di gestione dei rischi include tutte le procedure necessarie per permettere alla società di gestione di valutare, per ogni OICVM che gestisce, l’esposizione dell’OICVM ai rischi di mercato, di liquidità e di controparte, nonché l’esposizione dell’OICVM a qualsiasi altro rischio, compreso il rischio operativo, che potrebbe essere significativo per ogni OICVM gestito. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di includere almeno i seguenti elementi nella loro politica di gestione dei rischi: a) le tecniche, gli strumenti e le disposizioni che consentono loro di conformarsi agli obblighi di cui agli ; b) la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rischi in seno alla società di gestione. 2.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che la politica di gestione dei rischi di cui al paragrafo 1 precisi le condizioni, il contenuto e la frequenza delle relazioni trasmesse dalla funzione di gestione dei rischi di cui all’ al consiglio di amministrazione e all’alta dirigenza, nonché, laddove appropriato, alla funzione di vigilanza. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri assicurano che le società di gestione tengano conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività, e degli OICVM che gestiscono.
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