Art. 35 · Trasmissione elettronica delle informazioni

Art. 35

Trasmissione elettronica delle informazioni

In vigore dal 1 lug 2010
Trasmissione elettronica delle informazioni Gli Stati membri prescrivono che, qualora le parti dell’accordo di cui all’, paragrafo 5, o all’, paragrafo 5, della direttiva 2009/65/CE decidano di trasmettere elettronicamente in tutto o in parte le informazioni che si scambiano tra loro, l’accordo contenga disposizioni che assicurino la registrazione delle informazioni.
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