Art. 29 · Tutela degli interessi degli OICVM

Art. 29

Tutela degli interessi degli OICVM

In vigore dal 1 lug 2010
Tutela degli interessi degli OICVM 1.   Gli Stati membri assicurano che si consideri che le società di gestione non agiscono in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi degli OICVM, se, in relazione alle attività di gestione degli investimenti e di amministrazione degli OICVM, versano o percepiscono competenze o commissioni oppure forniscono o ricevono prestazioni non monetarie, ad eccezione di: a) competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite all’OICVM o da esso o ad o da una persona per conto dell’OICVM; b) competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite a o da un terzo o soggetto che agisca per conto di un terzo, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) l’esistenza, la natura e l’importo di competenze, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente all’OICVM, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del relativo servizio; ii) il pagamento di competenze o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie devono essere volti ad accrescere la qualità del servizio e non devono ostacolare l’adempimento da parte della società di gestione dell’obbligo di servire al meglio gli interessi dell’OICVM; c) competenze adeguate che rendano possibile la prestazione di servizi o siano necessarie a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della società di gestione di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse degli OICVM. 2.   Gli Stati membri consentono alle società di gestione, ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto i), di comunicare in forma sintetica le condizioni essenziali delle disposizioni in materia di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie, purché la società di gestione si impegni a rendere noti altri dettagli su richiesta del detentore di quote e onori tale impegno.
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