Art. 26 · Conferimento ad altri soggetti del compito di esecuzione dell’ordine di negoziazione per conto dell’OICVM

Art. 26

Conferimento ad altri soggetti del compito di esecuzione dell’ordine di negoziazione per conto dell’OICVM

In vigore dal 1 lug 2010
Conferimento ad altri soggetti del compito di esecuzione dell’ordine di negoziazione per conto dell’OICVM 1.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di agire nel massimo interesse degli OICVM che esse gestiscono quando trasmettono ordini per conto degli OICVM gestiti ad altri soggetti, nel quadro della gestione dei loro portafogli. 2.   Gli Stati membri assicurano che le società di gestione adottino tutte le misure ragionevoli per ottenere il migliore risultato possibile per gli OICVM tenuto conto del prezzo, delle spese, della rapidità, della probabilità di esecuzione e del regolamento, della dimensione, della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinenti per la sua esecuzione. L’importanza relativa di questi fattori è determinata facendo riferimento ai criteri di cui all’, paragrafo 2. A tal fine, le società di gestione stabiliscono e applicano una politica che consenta loro di rispettare l’obbligo di cui al primo comma. La politica identifica, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti presso i quali gli ordini possono essere piazzati. La società di gestione conclude accordi di esecuzione solo se questi sono conformi agli obblighi fissati nel presente articolo. Le società di gestione mettono a disposizione dei detentori di quote informazioni adeguate sulla politica stabilita conformemente al presente paragrafo e su ogni sua modifica importante. 3.   Le società di gestione controllano a scadenze regolari l’efficacia della politica stabilita conformemente al paragrafo 2 e in particolare la qualità dell’esecuzione dei soggetti individuati in detta politica e, laddove appropriato, pongono rimedio a eventuali carenze. Inoltre le società di gestione rivedono la politica ogni anno. Il riesame viene anche effettuato ogni volta che si verifichi una modifica rilevante, che influisce sulla capacità della società di gestione di continuare a ottenere il migliore risultato possibile per gli OICVM gestiti. 4.   Le società di gestione sono in grado di dimostrare di aver eseguito gli ordini per conto dell’OICVM conformemente alla politica stabilita in applicazione del paragrafo 2.
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