Art. 23 · Obblighi di diligenza dovuta

Art. 23

Obblighi di diligenza dovuta

In vigore dal 1 lug 2010
Obblighi di diligenza dovuta 1.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che la scelta e la verifica continua degli investimenti sia effettuata con un elevato grado di diligenza, nel migliore interesse dell’OICVM e dell’integrità del mercato. 2.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare di possedere una conoscenza ed una comprensione adeguate delle attività in cui gli OICVM sono investiti. 3.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire politiche e procedure scritte in merito alla diligenza dovuta e di mettere in atto disposizioni efficaci che assicurino che le decisioni di investimento prese per conto degli OICVM siano attuate conformemente agli obiettivi, alla strategia di investimento e ai limiti di rischio degli OICVM. 4.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione che quando queste attuano la loro politica di gestione dei rischi, se del caso tenendo conto della natura dell’investimento previsto, formulino previsioni ed effettuino analisi sul contributo dell’investimento alla composizione, alla liquidità, al profilo di rischio e di rendimento del portafoglio dell’OICVM prima di effettuare l’investimento. Le analisi devono essere effettuate sulla base unicamente di informazioni affidabili e aggiornate, tanto dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Le società di gestione danno prova di tutta la competenza, la prudenza e la diligenza dovute quando concludono, gestiscono o mettono fine ad accordi con terzi relativi all’esercizio di attività di gestione dei rischi. Prima di concludere detti accordi, le società di gestione adottano le misure necessarie per assicurarsi che i terzi dispongano delle competenze e delle capacità necessarie per esercitare le attività di gestione dei rischi in modo affidabile, professionale ed efficace. La società di gestione mette in atto metodi per la valutazione continua della qualità delle prestazioni fornite dal terzo.
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