Art. 22.tit_1 · Dovere di agire nell’interesse dell’OICVM e dei relativi detentori di quote

Art. 22.tit_1

Dovere di agire nell’interesse dell’OICVM e dei relativi detentori di quote

In vigore dal 1 lug 2010
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:43:oj#art-22.tit_1