Art. 20 · Gestione delle attività che fanno sorgere conflitti di interessi pregiudizievoli

Art. 20

Gestione delle attività che fanno sorgere conflitti di interessi pregiudizievoli

In vigore dal 1 lug 2010
Gestione delle attività che fanno sorgere conflitti di interessi pregiudizievoli 1.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di tenere e aggiornare regolarmente un registro nel quale riportano i tipi di attività di gestione collettiva di portafogli svolti dalla società di gestione o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un’attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più OICVM o di altri clienti. 2.   Gli Stati membri prescrivono che, qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla società di gestione per la gestione dei conflitti di interesse non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi dell’OICVM o dei relativi detentori di quote, l’alta dirigenza o un altro organo interno competente della società di gestione venga immediatamente informato affinché possa adottare ogni decisione necessaria per assicurare che in ogni caso la società di gestione agisca nel miglior interesse dell’OICVM e dei relativi detentori di quote. 3.   La società di gestione riferisce agli investitori in merito alle situazioni di cui al paragrafo 2 mediante qualsiasi supporto durevole appropriato e motiva la sua decisione.
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