Art. 19
Indipendenza nella gestione dei conflitti
In vigore dal 1 lug 2010
Indipendenza nella gestione dei conflitti
1. Gli Stati membri assicurano che le procedure e le misure previste all’, paragrafo 2, lettera b), siano volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato per le dimensioni e le attività della società di gestione e del gruppo cui essa appartiene e per la rilevanza del rischio che vengano lesi gli interessi dei clienti.
2. Tra le procedure da seguire e le misure da adottare conformemente all’, paragrafo 2, lettera b), rientrano quelle tra le seguenti che sono necessarie e idonee affinché la società di gestione possa assicurare il grado di indipendenza richiesto:
a)
procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività di gestione collettiva di portafogli che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio delle informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
b)
la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implichino l’esercizio di attività di gestione collettiva di portafogli per conto di clienti o investitori o la prestazione di servizi ai clienti o investitori, i cui interessi possano entrare in conflitto, o che rappresentino in altro modo interessi diversi che possono entrare in conflitto, ivi compresi quelli della società di gestione;
c)
l’eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
d)
misure miranti a impedire o a limitare l’esercizio da parte di qualsiasi persona di un’influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge le attività di gestione collettiva di portafogli;
e)
misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante ad attività distinte di gestione collettiva di portafogli, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
Se l’adozione o l’applicazione di una o più tra le suddette misure e procedure non assicura il grado richiesto di indipendenza, gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di adottare tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive che siano necessarie e appropriate a tali fini.
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