Art. 18 · Politica di gestione dei conflitti di interesse

Art. 18

Politica di gestione dei conflitti di interesse

In vigore dal 1 lug 2010
Politica di gestione dei conflitti di interesse 1.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di elaborare, applicare e mantenere un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. La politica è formulata per iscritto ed è adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della società di gestione e alla natura, alle dimensioni e alla complessità della sua attività. Qualora la società di gestione appartenga ad un gruppo, tale politica deve tenere conto anche delle circostanze, di cui la società è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo. 2.   La politica di gestione dei conflitti di interesse messa in atto conformemente al paragrafo 1 include quanto segue: a) l’individuazione, in riferimento alle attività di gestione collettiva di portafogli eseguite da o per conto della società di gestione, delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi dell’OICVM o di altri clienti; b) le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
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