Art. 17 · Criteri per l’individuazione dei conflitti di interesse

Art. 17

Criteri per l’individuazione dei conflitti di interesse

In vigore dal 1 lug 2010
Criteri per l’individuazione dei conflitti di interesse 1.   Gli Stati membri assicurano che, come criterio minimo, per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della prestazione di servizi e dell’esecuzione di attività la cui esistenza può ledere gli interessi dell’OICVM, le società di gestione considerino se la società di gestione, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la società di gestione si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito dello svolgimento di attività di gestione collettiva di portafogli, sia per altre ragioni: a) è probabile che la società di gestione o i predetti soggetti realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese dell’OICVM; b) la società di gestione o i predetti soggetti hanno un interesse distinto da quello dell’OICVM nel risultato del servizio prestato o dell’attività eseguita a favore dell’OICVM o di altro cliente o dell’operazione realizzata per conto dell’OICVM o di un altro cliente; c) la società di gestione o i predetti soggetti hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto agli interessi dell’OICVM; d) la società di gestione o i predetti soggetti eseguono le stesse attività per l’OICVM e per altri clienti diversi da OICVM; e) la società di gestione o i predetti soggetti ricevono o riceveranno da una persona diversa dall’OICVM un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva di portafogli fornite all’OICVM, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio. 2.   Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di tener conto degli elementi seguenti nel determinare i tipi di conflitti di interessi: a) gli interessi della società di gestione, ivi compresi gli interessi derivanti dalla sua appartenenza ad un gruppo o dalla prestazione di servizi e dall’esecuzione di attività, gli interessi dei clienti e gli obblighi della società di gestione nei confronti dell’OICVM; b) gli interessi di due o più OICVM gestiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:43:oj#art-17