Art. 16 · Obblighi in materia di tenuta dei registri

Art. 16

Obblighi in materia di tenuta dei registri

In vigore dal 1 lug 2010
Obblighi in materia di tenuta dei registri 1.   Gli Stati membri impongono alle società di gestione di conservare tutte le registrazioni di cui agli per un periodo di almeno cinque anni. Tuttavia le autorità competenti possono, in circostanze eccezionali, imporre alle società di gestione di conservare la totalità o talune delle suddette registrazioni per un periodo più lungo, quale giustificato dalla natura dello strumento o dell’operazione di portafoglio, se ciò è necessario per consentire alle autorità di esercitare la propria funzione di vigilanza a norma della direttiva 2009/65/CE. 2.   In caso di scadenza dell’autorizzazione della società di gestione, gli Stati membri o le autorità competenti possono imporre alla società di gestione di conservare le registrazioni di cui al paragrafo 1 fino alla scadenza del periodo di cinque anni. Qualora la società di gestione trasferisca le sue responsabilità in relazione all’OICVM ad un’altra società di gestione, gli Stati membri o le autorità competenti possono imporre che vengano prese disposizioni per rendere accessibili all’altra società le predette registrazioni relative ai precedenti cinque anni. 3.   Le registrazioni sono conservate su un supporto che consenta di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate dall’autorità competente e in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti: a) l’autorità competente deve poter accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale dell’elaborazione di ciascuna operazione di portafoglio; b) deve essere possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche; c) non deve essere possibile manipolare o alterare in qualunque altro modo le registrazioni.
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